 Un documento del 1778, conservato tra le deliberazioni dell’Università  di Lucera, rivela l’obbligo, per gli enti ecclesiastici della città, di  dar vita a scuole pubbliche per l’insegnamento gratuito
 Un documento del 1778, conservato tra le deliberazioni dell’Università  di Lucera, rivela l’obbligo, per gli enti ecclesiastici della città, di  dar vita a scuole pubbliche per l’insegnamento gratuito                 Lucera, 06.03.2007  - Tra le deliberazioni dell’Università di Lucera, conservate presso la  locale biblioteca, vi è quella inerente la copia di un dispaccio, non  privo di interesse, emanato da Ferdinando IV di Borbone e relativo alla  organizzazione scolastica da attuare nell’intero Regno. Il dispaccio in  questione prevedeva, per  Lucera, l’ordine di istituire, da parte dei  religiosi, pubbliche scuole dove «…coloro che vorranno concorrervidi qualsiasi ceto, senza distinzione alcuna, e specialmente quelli della più infima plebe, siano gratuitamente istruiti nel leggere, scrivere e far di aritmetica, nei primi erudimenti della grammatica, e nel catechismo…».
             E pensare che l’atto di nascita della legislazione  scolastica risalente al costituendo Stato italiano conla L. 13 novembre  1859 sottolineava la «…gratuità scolastica» quasi come un fatto nuovo ed esclusivo.
             Nel censimento del 1871, poi, si accerta che dopo 10 anni  di scuola obbligatoria, l’analfabetismo, invece di diminuire, era  notevolmente aumentato. Nel 1907 F.S. Nitti, in un discorso pronunciato  in Parlamento, dichiara: «In Italia la popolazione scolastica è così  scarsa dopo 50 anni di unità e dopo 30 anni di istruzione obbligatoria,  che si può dire che lo scopo della legge del 1877 non fu mai  realizzato. Vi sono almeno 4 milioni e mezzo di bambini che avrebbero  l’obbligo di seguire le scuole, ma sono appena 2 milioni e settecento  mila che la frequentano…». Se si pensa ancora che la stessa legge  Orlando del 1904 imponeva ai comuni di istituire scuole fino alla 4ª  classe, nonché di assistere gli alunni più poveri, allora sì che c’è da  riflettere.
             Ma ecco come recita, in originale, l’intero documento conservato presso la biblioteca di Lucera.
               «Ferdiando IV, Dei grace Rex utriusque Sicilie, et Hyerusalem, Infan Hispaniaru, DuxParme, Placentie, Castri, ac Magnu, Princeps Hereditariu Hetrurie.
             D. Stefano Antonelli Brigadiere nei Reali Eserciti, Preside, Governatore delle armi, e Commissario Generaledella campagna in queste due Provincie di Capitanata, e Contado di Molise.
             Mag.ci Governatori e Luogotenenti delle Corti,  tanto Reggie, quanto Baronali, e mag.ci amministratori delle Università  di questa Provincia di Capitanata vi significhiamo come colla posta di  questa settimanaè pervenuto il seguente R.Dispaccio… Se bene il Re colla sua paterna cura abbia disposto, enella Capitale, e nel Regno, che vi siano dei Convitti, e delle scuole per la pubblica educazione, nommenodella nobiltà, che degli altri ceti, e anche della più povera gente; considerando nondimeno, che non potrà mai corrispondere all’eccessiva popolazione qualunque stabilimento; ha perciò risoluto e vuole, checoncorrano ad un’oggetto si vantaggioso al ben pubblico, e necessario allo stato ,anche i Regolari, iquali, essendo parte della società civile, devono rendersi alla medesima; non solo colla preghiera, ecoll’opera spirituale, ma in qualunque altra maniera ancora, che per essi si possa, insegnando egualmentela  pietà, che le lettere. Vuole dunque Sua Maestà, che si ordini con  dispaccio circolare, che non solamente nella Capitale, ma anche in tutti  gli altri luoghi del Regno Demaniali, o Baronali, ed anche neiluoghi  di campagna ove siano Conventi di frati delle religioni mendicandi, si  obblighino, colla comminazione ancora di pene, tutti i superiori di tali  Conventi ad introdurre nei rispettivi chiostri lePubbliche  Scuole, dove coloro che vorranno concorrervi di qualche ceto senza  distinzione alcuna, e specialmente quelli della più infime Plebe, siano  gratuitamente istruiti nel leggere, scrivere ed aritmetica, nei primi  erudimenti della grammatica, e nel Catechismo, destinando a tal uopo i  Religiosi più abili; ben’inteso, che riguardo al Catechismo debbano di  quello, di cui si servono gli ordinari nelle rispettive Diocesi.
               
               Nel Regal nome partecipo pertanto a sv. Illustrissima questa Real Risoluzione percomunicarla  ai superiori Regolari della  sua Provincia per l’adempimento. Napoli 5  dicembre 1778, Carlo Demarco, Sig. Preside di Lucera. In pronto  esecuzione dunque del preinserto Real Dispaccio a voi su.di mag.ci  Governatori così Reggi, come Baronali dicemo, ed ordinamo, che in  ricevere il presente immediatamente per mezzo dei rispettivi Mastrodatti  delle vostre Corti in presenza del prossimo Governatore  dell’Università, e di due testi letterati dovessivo comunicare tal  Sovrana deliberazione di S.M. a superiori Regolari di tutti i Conventi  esistenti nella vostra giurisdizione, imponendoli nel Real nome e  prontamente eseguirla sotto pena di docati trecento per controveniente  in beneficio del Regio Fisco, ed altre ad arbitrio della M.S. ed indi da  Mastrodatti ritersi dovessivo in piè del presente ordine far formare un  certificato continente la notificazione già detta, il nome del  superiore del Convento, del Sindaco, dei testimoni presenti, ed il  giorno, in cui è seguito. Finalmente ordiniamo a rispettivi mag.ci  cancellieri delle Università di dovere il presente ordine registrare nel  solito libro delle Università istesse, perché la corte e le future età  esaltino la somma clemenza del Re’ Nostro Signore dichiarando anch’essi  Cancellieri in piè del presente ordine di avere così adempito. E li  mag.ci del Governo delle sotto Università paghino subito al presente  corriere il suo giusto pedatico di accesso, e ricesso de loco ad locum a  norma delle ultime Regali disposizioni, atteso si manda per servigio  Reggio. E così in Lucera li 8 dicembre 1778. Stefano Antonetti,  Vincentiu Villani Secretariu, loco sigilli, ordine circolare come sopra…
             Certifico io qui sotto ordinario Mastrodatti  della Regia Corte di questa Città di Lucera, come oggi sotto giorno,  essendo stati chiamati avanti del Sig. D. Giacopao Monteroli Governatore  e giudice di questa Città di Lucera, il D. Paolo Brescia Priore del  Venerabile Convento del Carmine, P. Gio. Donato da Cerignola Guardiano  del Convento dei PP. Riformati di S. Francesco sotto il titolo del SS.  Salvatore, P. Pasquale de Monti Guardiano del Convento del Padri  osservanti sotto il titolo della Pietà, P.Giuseppe Ricci dell’ordine  Eremitano di S. Agostino in luogo del P. Nicola Rizzi Priore, P. Antonio  la Scala Presidente del Convento dei Padri Conventuali di S. Francesco,  P. Domenico da Francavilla Guardiano del Convento dei Cappuccini, P.  Lettore F. Vincenzo Maria del Pesce in luogo al P. lettore Maestro F.  Vincenzo Negri dell’ordine dei Predicatori, tutti residenti nei loro  rispettivi Conventi di questa suddetta Città, alle quali è stato letto  il retrotto Real Dispaccio parola per parola ad alta, ed intelligibile  voce ad ordine di esso Sig. Governatore per me certificante, ed è stata  loro ordinata, sotto la pena di docati trecento per ciascun controvente  la puntuale, ed esatta osservanza di tutto, e questo si contiene nel  sopra del Real Dispaccio. Essendo stato presente all’atto di tal  notificante il Sig. D. Giuseppe Scassa primo eletto del ceto dei nobili  al magistero di questa Città ce sono stati i seguenti testimoni  letterati della medesima città D. Francisco Ciaburri, D. Nunzio  Lombardi, e D. Michelangelo de Grazia; onde in fede del vero ne ho  formato il presente scritto, e sotto di mia propria mano, Lucera li 3  marzo 1779. Antonio Caiazzo Mastrodatti della Regia Corte di Lucera in  fede. Lucera il dì quattro marzo 1779. Fo fede io infra scritto regio  Notaio Cancelliere di questa Illustrissima e Fedelissima Città di Lucera  S. Maria, che non solo dall’ordinario Giurato della medesima Andrea  Gentile si è pubblicato il retrotto bando per i luoghi soliti di questa  Città medesima oggi sopradetto giorno; ma ancora da me l’intiero  retrotto ordinande si è trascritto, e registrato nel solito libro di  questa istessa Città in esecuzione dell’ordinato nell’ordine mesedimo,  onde, Notaio Giuseppe de Palma Cancelliere in fede».
Fonte:Il Frizzo
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 Un documento del 1778, conservato tra le deliberazioni dell’Università  di Lucera, rivela l’obbligo, per gli enti ecclesiastici della città, di  dar vita a scuole pubbliche per l’insegnamento gratuito
 Un documento del 1778, conservato tra le deliberazioni dell’Università  di Lucera, rivela l’obbligo, per gli enti ecclesiastici della città, di  dar vita a scuole pubbliche per l’insegnamento gratuito                 Lucera, 06.03.2007  - Tra le deliberazioni dell’Università di Lucera, conservate presso la  locale biblioteca, vi è quella inerente la copia di un dispaccio, non  privo di interesse, emanato da Ferdinando IV di Borbone e relativo alla  organizzazione scolastica da attuare nell’intero Regno. Il dispaccio in  questione prevedeva, per  Lucera, l’ordine di istituire, da parte dei  religiosi, pubbliche scuole dove «…coloro che vorranno concorrervidi qualsiasi ceto, senza distinzione alcuna, e specialmente quelli della più infima plebe, siano gratuitamente istruiti nel leggere, scrivere e far di aritmetica, nei primi erudimenti della grammatica, e nel catechismo…».
             E pensare che l’atto di nascita della legislazione  scolastica risalente al costituendo Stato italiano conla L. 13 novembre  1859 sottolineava la «…gratuità scolastica» quasi come un fatto nuovo ed esclusivo.
             Nel censimento del 1871, poi, si accerta che dopo 10 anni  di scuola obbligatoria, l’analfabetismo, invece di diminuire, era  notevolmente aumentato. Nel 1907 F.S. Nitti, in un discorso pronunciato  in Parlamento, dichiara: «In Italia la popolazione scolastica è così  scarsa dopo 50 anni di unità e dopo 30 anni di istruzione obbligatoria,  che si può dire che lo scopo della legge del 1877 non fu mai  realizzato. Vi sono almeno 4 milioni e mezzo di bambini che avrebbero  l’obbligo di seguire le scuole, ma sono appena 2 milioni e settecento  mila che la frequentano…». Se si pensa ancora che la stessa legge  Orlando del 1904 imponeva ai comuni di istituire scuole fino alla 4ª  classe, nonché di assistere gli alunni più poveri, allora sì che c’è da  riflettere.
             Ma ecco come recita, in originale, l’intero documento conservato presso la biblioteca di Lucera.
               «Ferdiando IV, Dei grace Rex utriusque Sicilie, et Hyerusalem, Infan Hispaniaru, DuxParme, Placentie, Castri, ac Magnu, Princeps Hereditariu Hetrurie.
             D. Stefano Antonelli Brigadiere nei Reali Eserciti, Preside, Governatore delle armi, e Commissario Generaledella campagna in queste due Provincie di Capitanata, e Contado di Molise.
             Mag.ci Governatori e Luogotenenti delle Corti,  tanto Reggie, quanto Baronali, e mag.ci amministratori delle Università  di questa Provincia di Capitanata vi significhiamo come colla posta di  questa settimanaè pervenuto il seguente R.Dispaccio… Se bene il Re colla sua paterna cura abbia disposto, enella Capitale, e nel Regno, che vi siano dei Convitti, e delle scuole per la pubblica educazione, nommenodella nobiltà, che degli altri ceti, e anche della più povera gente; considerando nondimeno, che non potrà mai corrispondere all’eccessiva popolazione qualunque stabilimento; ha perciò risoluto e vuole, checoncorrano ad un’oggetto si vantaggioso al ben pubblico, e necessario allo stato ,anche i Regolari, iquali, essendo parte della società civile, devono rendersi alla medesima; non solo colla preghiera, ecoll’opera spirituale, ma in qualunque altra maniera ancora, che per essi si possa, insegnando egualmentela  pietà, che le lettere. Vuole dunque Sua Maestà, che si ordini con  dispaccio circolare, che non solamente nella Capitale, ma anche in tutti  gli altri luoghi del Regno Demaniali, o Baronali, ed anche neiluoghi  di campagna ove siano Conventi di frati delle religioni mendicandi, si  obblighino, colla comminazione ancora di pene, tutti i superiori di tali  Conventi ad introdurre nei rispettivi chiostri lePubbliche  Scuole, dove coloro che vorranno concorrervi di qualche ceto senza  distinzione alcuna, e specialmente quelli della più infime Plebe, siano  gratuitamente istruiti nel leggere, scrivere ed aritmetica, nei primi  erudimenti della grammatica, e nel Catechismo, destinando a tal uopo i  Religiosi più abili; ben’inteso, che riguardo al Catechismo debbano di  quello, di cui si servono gli ordinari nelle rispettive Diocesi.
               
               Nel Regal nome partecipo pertanto a sv. Illustrissima questa Real Risoluzione percomunicarla  ai superiori Regolari della  sua Provincia per l’adempimento. Napoli 5  dicembre 1778, Carlo Demarco, Sig. Preside di Lucera. In pronto  esecuzione dunque del preinserto Real Dispaccio a voi su.di mag.ci  Governatori così Reggi, come Baronali dicemo, ed ordinamo, che in  ricevere il presente immediatamente per mezzo dei rispettivi Mastrodatti  delle vostre Corti in presenza del prossimo Governatore  dell’Università, e di due testi letterati dovessivo comunicare tal  Sovrana deliberazione di S.M. a superiori Regolari di tutti i Conventi  esistenti nella vostra giurisdizione, imponendoli nel Real nome e  prontamente eseguirla sotto pena di docati trecento per controveniente  in beneficio del Regio Fisco, ed altre ad arbitrio della M.S. ed indi da  Mastrodatti ritersi dovessivo in piè del presente ordine far formare un  certificato continente la notificazione già detta, il nome del  superiore del Convento, del Sindaco, dei testimoni presenti, ed il  giorno, in cui è seguito. Finalmente ordiniamo a rispettivi mag.ci  cancellieri delle Università di dovere il presente ordine registrare nel  solito libro delle Università istesse, perché la corte e le future età  esaltino la somma clemenza del Re’ Nostro Signore dichiarando anch’essi  Cancellieri in piè del presente ordine di avere così adempito. E li  mag.ci del Governo delle sotto Università paghino subito al presente  corriere il suo giusto pedatico di accesso, e ricesso de loco ad locum a  norma delle ultime Regali disposizioni, atteso si manda per servigio  Reggio. E così in Lucera li 8 dicembre 1778. Stefano Antonetti,  Vincentiu Villani Secretariu, loco sigilli, ordine circolare come sopra…
             Certifico io qui sotto ordinario Mastrodatti  della Regia Corte di questa Città di Lucera, come oggi sotto giorno,  essendo stati chiamati avanti del Sig. D. Giacopao Monteroli Governatore  e giudice di questa Città di Lucera, il D. Paolo Brescia Priore del  Venerabile Convento del Carmine, P. Gio. Donato da Cerignola Guardiano  del Convento dei PP. Riformati di S. Francesco sotto il titolo del SS.  Salvatore, P. Pasquale de Monti Guardiano del Convento del Padri  osservanti sotto il titolo della Pietà, P.Giuseppe Ricci dell’ordine  Eremitano di S. Agostino in luogo del P. Nicola Rizzi Priore, P. Antonio  la Scala Presidente del Convento dei Padri Conventuali di S. Francesco,  P. Domenico da Francavilla Guardiano del Convento dei Cappuccini, P.  Lettore F. Vincenzo Maria del Pesce in luogo al P. lettore Maestro F.  Vincenzo Negri dell’ordine dei Predicatori, tutti residenti nei loro  rispettivi Conventi di questa suddetta Città, alle quali è stato letto  il retrotto Real Dispaccio parola per parola ad alta, ed intelligibile  voce ad ordine di esso Sig. Governatore per me certificante, ed è stata  loro ordinata, sotto la pena di docati trecento per ciascun controvente  la puntuale, ed esatta osservanza di tutto, e questo si contiene nel  sopra del Real Dispaccio. Essendo stato presente all’atto di tal  notificante il Sig. D. Giuseppe Scassa primo eletto del ceto dei nobili  al magistero di questa Città ce sono stati i seguenti testimoni  letterati della medesima città D. Francisco Ciaburri, D. Nunzio  Lombardi, e D. Michelangelo de Grazia; onde in fede del vero ne ho  formato il presente scritto, e sotto di mia propria mano, Lucera li 3  marzo 1779. Antonio Caiazzo Mastrodatti della Regia Corte di Lucera in  fede. Lucera il dì quattro marzo 1779. Fo fede io infra scritto regio  Notaio Cancelliere di questa Illustrissima e Fedelissima Città di Lucera  S. Maria, che non solo dall’ordinario Giurato della medesima Andrea  Gentile si è pubblicato il retrotto bando per i luoghi soliti di questa  Città medesima oggi sopradetto giorno; ma ancora da me l’intiero  retrotto ordinande si è trascritto, e registrato nel solito libro di  questa istessa Città in esecuzione dell’ordinato nell’ordine mesedimo,  onde, Notaio Giuseppe de Palma Cancelliere in fede».
Fonte:Il Frizzo
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1 commento:
Fummo precursori e divenimmo "terroni"!
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