lunedì 2 novembre 2009

In Calabria i nuovi garibaldini

Riceviamo da Gianpiero Tiano, Brigante e coordinatore politico per la provincia di Cosenza del Partito del Sud, la seguente segnalazione che provvediamo a diffondere insieme con il testo di legge regionale (Regione Calabria), su di una iniziativa volta a beatificare gli oppressori dei nostri avi.

Per qualsiasi ulteriore azione ognuno di noi può prendere contatti direttamente con Gianpiero Tiano hanspeter2002@libero.it







<< … Con la denominazione "Decennio francese" si identifica un periodo storico che, iniziatosi nel 1806 con l'avvento delle truppe napoleoniche per annettere la Calabria al Regno di Napoli previa "liberazione" del territorio dalla presenza borbonica, si è concluso nel 1815 con la cattura e fucilazione di Gioacchino Murat, notoriamente avvenuta nel Castello di Pizzo>> è la premessa della proposta (!) di consorzio tra i comuni interessati agli eventi (xxx) e l'Associazione ONLUS "G.Murat" http://www.murat.it/ che da diversi anni è protagonista di una miriade di iniziative di approfondimento, rievocazione e ricerca per recuperare una memoria storica che ha rischiato di restare nell'oblio.



Contrastiamo questa iniziativa vergognosa.

Si propone di attivarsi sui seguenti punti:

1) Scrivere una lettera aperta e protocollarla a Loiero, al consiglio regionale e ai consiglieri dei comuni interessati;

2) Con riferimento alle intenzioni della legge regionale e dei consigli comunali che si accingono ad approvare la convenzione per l’istituzione di detto consorzio (speriamo che non lo facciano!), affiggere e distribuire a San Giovanni in Fiore e nei paesi interessati, un nuovo comunicato al popolo con la posizione del Partito del Sud sul punto e con un incitamento affinché si lotti uniti contro questi nuovi garibaldini.

3) Inviamo unitamente un comunicato alle agenzie di stampa, ai giornali locali, provinciali e regionali.


Nota: Il comune di San Giovanni in Fiore ha convocato il consiglio, il 04 NOV, in data straordinaria per (al punto 2)

"Esame approvazione convenzione per la costituzione del consorzio del parco della Sila, rievocativo del decennio Francese in Calabria"

http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_Florense



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LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2009, n. 2
Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria.
(BUR n. 1 del 16 gennaio 2009, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2009)


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di un Parco Storico attraverso la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al periodo 1806-1815, caratterizzato dall'avvento dell’esercito napoleonico in Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.

Art. 2
(Finalità e obiettivi)

1. Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli eventi bellici sviluppatisi nei territori dei Comuni di cui al successivo articolo 3, teatro delle battaglie tra l'esercito transalpino e i borboni alleati con gli inglesi.

2. Le attività del Parco Storico sono finalizzate a:

a) restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al successivo articolo 9;

b) attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;

c) organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

d) sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in Calabria;

e) pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a tutti, per un'azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;

f) attivare collaborazioni con organismi ed associazioni già implementate, con cui concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;

g) favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

Art. 3
(Consorzio)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attività di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Sant'Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi, Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro, Maida, Lamezia Terme, Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano, Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l'Associazione culturale onlus «G.Murat» di Pizzo.

2. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed all'insediamento dell'assemblea generale consortile composta da un rappresentante per ogni soggetto partecipante.

3. L'assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.

Art. 4
(Organi esecutivi)

1. Sono Organi esecutivi del Consorzio:

a) l'Assemblea generale;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

Art. 5
(Comitati consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

a) il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;

b) il Comitato tecnico scientifico.

Art. 6
(Statuto)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l'Assemblea generale consortile provvede all'adozione dello Statuto, soggetto all'approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di acquisizione delle controdeduzioni.

2. Lo Statuto disciplina, tra l'altro:

a) funzioni, competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4 e 5;

b) forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;

c) organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale degli Enti locali;

d) le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente articolo 3, con esclusione dell'Associazione «G. Murat».
Art. 7
(Entrate del Consorzio)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

a) contributi annuali fissi degli Enti consorziati;

b) contributi ordinari o straordinari della Regione;

c) contributi straordinari provenenti da altre Istituzioni pubbliche e private;

d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e servizi istituiti nell'ambito del Parco.

Art. 8
(Disciplina gestionale)

1. Tutte le attività gestionali e contabili del Consorzio restano disciplinate dalla normativa vigente per gli Enti locali.

Art. 9
(Strumenti di pianificazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea generale consortile, su proposta del Comitato direttivo, adotta il Piano territoriale del Parco Storico che e trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione, trascorsi i quali si intende approvato.

2. Il termine di cui al comma 1 si può interrompere, per una sola volta, in caso di richiesta di modifiche e integrazioni, e riacquista vigore dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.

3. A conclusione dell’iter il Presidente del Parco provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10
(Promozione e coordinamento regionale)

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, coordinamento istituzionale e controllo.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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Riceviamo da Gianpiero Tiano, Brigante e coordinatore politico per la provincia di Cosenza del Partito del Sud, la seguente segnalazione che provvediamo a diffondere insieme con il testo di legge regionale (Regione Calabria), su di una iniziativa volta a beatificare gli oppressori dei nostri avi.

Per qualsiasi ulteriore azione ognuno di noi può prendere contatti direttamente con Gianpiero Tiano hanspeter2002@libero.it







<< … Con la denominazione "Decennio francese" si identifica un periodo storico che, iniziatosi nel 1806 con l'avvento delle truppe napoleoniche per annettere la Calabria al Regno di Napoli previa "liberazione" del territorio dalla presenza borbonica, si è concluso nel 1815 con la cattura e fucilazione di Gioacchino Murat, notoriamente avvenuta nel Castello di Pizzo>> è la premessa della proposta (!) di consorzio tra i comuni interessati agli eventi (xxx) e l'Associazione ONLUS "G.Murat" http://www.murat.it/ che da diversi anni è protagonista di una miriade di iniziative di approfondimento, rievocazione e ricerca per recuperare una memoria storica che ha rischiato di restare nell'oblio.



Contrastiamo questa iniziativa vergognosa.

Si propone di attivarsi sui seguenti punti:

1) Scrivere una lettera aperta e protocollarla a Loiero, al consiglio regionale e ai consiglieri dei comuni interessati;

2) Con riferimento alle intenzioni della legge regionale e dei consigli comunali che si accingono ad approvare la convenzione per l’istituzione di detto consorzio (speriamo che non lo facciano!), affiggere e distribuire a San Giovanni in Fiore e nei paesi interessati, un nuovo comunicato al popolo con la posizione del Partito del Sud sul punto e con un incitamento affinché si lotti uniti contro questi nuovi garibaldini.

3) Inviamo unitamente un comunicato alle agenzie di stampa, ai giornali locali, provinciali e regionali.


Nota: Il comune di San Giovanni in Fiore ha convocato il consiglio, il 04 NOV, in data straordinaria per (al punto 2)

"Esame approvazione convenzione per la costituzione del consorzio del parco della Sila, rievocativo del decennio Francese in Calabria"

http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_Florense



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LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2009, n. 2
Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria.
(BUR n. 1 del 16 gennaio 2009, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2009)


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di un Parco Storico attraverso la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al periodo 1806-1815, caratterizzato dall'avvento dell’esercito napoleonico in Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.

Art. 2
(Finalità e obiettivi)

1. Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli eventi bellici sviluppatisi nei territori dei Comuni di cui al successivo articolo 3, teatro delle battaglie tra l'esercito transalpino e i borboni alleati con gli inglesi.

2. Le attività del Parco Storico sono finalizzate a:

a) restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al successivo articolo 9;

b) attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;

c) organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

d) sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in Calabria;

e) pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a tutti, per un'azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;

f) attivare collaborazioni con organismi ed associazioni già implementate, con cui concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;

g) favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

Art. 3
(Consorzio)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attività di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Sant'Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi, Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro, Maida, Lamezia Terme, Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano, Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l'Associazione culturale onlus «G.Murat» di Pizzo.

2. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed all'insediamento dell'assemblea generale consortile composta da un rappresentante per ogni soggetto partecipante.

3. L'assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.

Art. 4
(Organi esecutivi)

1. Sono Organi esecutivi del Consorzio:

a) l'Assemblea generale;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

Art. 5
(Comitati consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

a) il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;

b) il Comitato tecnico scientifico.

Art. 6
(Statuto)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l'Assemblea generale consortile provvede all'adozione dello Statuto, soggetto all'approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di acquisizione delle controdeduzioni.

2. Lo Statuto disciplina, tra l'altro:

a) funzioni, competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4 e 5;

b) forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;

c) organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale degli Enti locali;

d) le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente articolo 3, con esclusione dell'Associazione «G. Murat».
Art. 7
(Entrate del Consorzio)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

a) contributi annuali fissi degli Enti consorziati;

b) contributi ordinari o straordinari della Regione;

c) contributi straordinari provenenti da altre Istituzioni pubbliche e private;

d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e servizi istituiti nell'ambito del Parco.

Art. 8
(Disciplina gestionale)

1. Tutte le attività gestionali e contabili del Consorzio restano disciplinate dalla normativa vigente per gli Enti locali.

Art. 9
(Strumenti di pianificazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea generale consortile, su proposta del Comitato direttivo, adotta il Piano territoriale del Parco Storico che e trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione, trascorsi i quali si intende approvato.

2. Il termine di cui al comma 1 si può interrompere, per una sola volta, in caso di richiesta di modifiche e integrazioni, e riacquista vigore dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.

3. A conclusione dell’iter il Presidente del Parco provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10
(Promozione e coordinamento regionale)

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, coordinamento istituzionale e controllo.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


1 commento:

sexylú ha detto...

Questa è una cosa gravissima, ma che mi attendevo da tempo: è chiaro che, mentre al nord con i soldi accumulati dagli scippi alle DueSicilie si comprano un'identità inedita e conseguentemente riscrivono i libri di storia, quelli che nella storia della "Italia" sono stati messi praticamente ultimi, saranno gli ultimi anche a sventolare i tricolori e a festeggiare i Bandiera.
La Calabria a Amantea il 24 ottobre 2009 stava iniziando a ribellarsi, voglio sperare che non sia solo un troppo timido inizio.

 
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