martedì 2 agosto 2011

Non si finisce mai di imparare!

di Bruno Pappalardo


Cari amici e compatrioti,

Mi perdonino quelli che ne sanno più di me ma ho sempre creduto ( … di sapere ma non concentrandosi nella lettura con attenzione degli articoli della Costituzione Italiana ) che quando nelle due Camere del Parlamento ( Camera dei Deputati e Senato) esistino o si presentino condizioni sia di incertezza o riduzione numerica della maggioranza (governo in carica) o chiari motivi che lascino credere, in estrema evidenza ( governo Prodi) che questa non sia più coesa e, dunque, non più in grado di governare in piena e totale efficacia e nell’effetto di esprimere il consenso dei cittadini che ha eletto quei rappresentanti di quella maggioranza, ebbene, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e come sappiamo avendolo visto per anni, potrebbe dare un pre-incarico a una personalità abbastanza equidistante dai due schieramenti per verificare se è in grado di portare avanti la restante temporalità della legislatura. Qualora persista l’impossibilità di costituire un esecutivo sorretto da una maggioranza parlamentare, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e dare mandato al Ministero di competenza di indire nuove elezioni.
Quante volte abbiamo visto personalità come Andreotti, D’Alema, Maccanico, Amato, Dini, Ciampi ma anche prima (buona parte di essi davano formazione a “governi tecnici” detti anche traghettatori )
Insomma, nella piena consapevolezza di non scoprire “ l’acqua calda ” e che tanti già sono provvisti delle corrette nozioni su gli articoli della Costituzione continuo ricordandovi:
Parte Prima - TITOLO I, PARLAMENTO
Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale
“ ho sottolineato che il governo ha l’iniziativa della redazione delle leggi ma non la promulgazione”
Parte seconda – TITOLO II,
Art. 87 Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Insomma ho scoperto, perché per me rappresenta una assoluta novità, che molte cose che si sanno e si fanno sono piuttosto una convenzione ma non una norma, norma prevista dalla Costituzione.
Per quanto attiene, ai decreti e leggine da firmare riepilogo:

1. Il Presidente della Repubblica potrebbe anche non promulgare una legge. Convenzionalmente ciò accade ma potrebbe anche non firmare alcuna decretazione votata nelle Camere;
2. perché questo “ veto” possa essere posto, devono chiaramente sussistere motivazioni serie e motivate. Va da se che il Presidente non può “svegliarsi una mattina e decidere di non firmare una legge eletta nelle due Camere”;
3. Il Presidente può fermare una legge solo se questa o una parte di questa contrasti con la normativa costituzionale e, conseguentemente la rimanda indietro alle Camere per le modifiche; ( e non più di due volte)
4. Il Presidente, sostengono alcuni autorevolissimi costituzionalisti, ha la piena facoltà di valutare se l’opera legiferante del Parlamento è in piena armonia con le urgenze del paese o in contrasto o in danno con la situazione generale di esso;

Per quanto riguarda lo scioglimento delle Camere, invece:

5. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere qualora si manifestino chiari segnali di inefficienza del governo nell’ affrontare tutte le eventuali difficoltà (default) di crescita del paese e precisamente, nelle citazioni e interpretazione dei comma “ Il Presidente della Repubblica, davanti ad un gravissimo tracollo economico del Paese e della Borsa responsabile dei titoli di Stato dimostri di perdere ogni giorno dell’anno (non è necessario affatto che passi un intero anno ma un determinato tempo da ritenersi considerevolmente grave ) e il governo non interviene con operazioni risanatrici o per una recrudescenza di episodi di criminalità che mettono in pericolo la sicurezza nazionale o di chiare forme di illegalità diffusa, ha facoltà di interrogare il Presidente del Consiglio ed eventualmente sciogliere;
6. Esistono altre situazioni, chiaramente critiche in cui il Presidente possa essere costretto a sciogliere le camere anche in presenza di una piena maggioranza. Ad esempio se 316 deputati decidessero di dimettersi, ciò provocherebbe lo scioglimento delle camere e se anche soli in 280 (l’opposizione, … e possibilmente qualcuno dell’ esistente maggioranza) Napolitano potrebbe prendere in considerazione di farlo.
Esiste anche un precedente: prima dell’ingresso dell’Italia nella I guerra mondiale quando quattrocento deputati, che da soli costituivano la maggioranza assoluta della Camera, presentarono i loro biglietti da visita all’ex capo del governo Giovanni Giolitti per manifestargli solidarietà rispetto alla posizione di neutralità assunta contro quella interventista dell’allora presidente del Consiglio Salandra che fu costretto a dimettersi ” .
Parte Seconda - TITOLO III : IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei Ministri
Art.100. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. (… significa che se la Corte dei Conti dovesse ravvisare in una legge nuova dello Stato, un costo non sopportabile afferente allo stato delle contestuali fiscalità di bilancio, ha facoltà di fermare, insieme al Presidente della Repubblica la suddetta)
Sezione II – Norme sulla giurisdizione
Art. 111. [
18]
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

7. Dalla legge “Lussana” detto anche “processo lungo” sappiamo che la difesa potrà chiamare tutti i testimoni che ritiene utili alla “pertinenza” del reato in Processo che dovrà essere celebrato e non più da ritenere questi “superflui” come fino a ieri un giudice poteva con l’autorità stabilire soprattutto in presenza di prove schiacciati. Come essere pizzicato sul fatto o essere stato videoregistrato o con la chiarezza delle impronte digitali sul manico del coltello conficcato nel corpo dell’ucciso, ripeto tutto registrato. No! Da oggi in poi, il giudice e nessun’altro potrà impedire alla “difesa” questa restrizione. Dunque se rubo il portafoglio sullo stadio potrebbe, la difesa del borseggiatore, chiamare a testimoniare 80-100 mila persone per comprovare il fatto. Tutti i testimoni in quel luogo sarebbero da ritenersi “ pertinenti”. Si ricorda inoltre che questa legge non è altro che un codazzo aggiuntivo al decreto del “processo breve” sempre presentato dal governo e specialmente dalla Lega di cui la deputata Lussana fa parte. Si ricorda, inoltre, che questo decreto introdurrà per la prima volta nel nostro ordinamento un'indicazione sulla durata massima di un processo, in risposta alle sollecitazioni del Consiglio d'Europa. Con una modifica della legge Pinto verrà stabilito quindi che un processo non deve durare più di due anni in primo grado, due anni in appello e altri due in Cassazione. Il secondo blocco di intervento, invece, riguarda l'introduzione di un nuovo tipo di prescrizione. Al momento, infatti, l'ordinamento italiano prevede che un determinato reato possa essere prescritto soltanto dopo un tempo certo dal giorno in cui è stato commesso. Ossia un processo di due anni parte dal momento che è stato commesso. Per far cadere in prescrizione un reato in base alla durata del processo ad esso relativo occorrerà quindi introdurre una nuova norma del codice di procedura penale. La disposizione sarà tuttavia applicabile solo nei casi per cui è prevista una pena edittale inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione.

CONCLUSIONE:
a. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere anche senza l’assenso del Presidente del Consiglio e di quello dei Ministri pur avendoli ascoltati.
b. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere se ritiene che il paese sia entrato in una forte crisi economica reiterata e che non ci sia ripresa della titoli di Stato, dunque della Borsa della Banca d’Italia che quotidianamente cala;
c. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere se una parte dei deputati della due Camere si dimettano per un numero da 280 a 316;
d. la Corte dei Conti, organo dello Stato, che appartiene al
potere giudiziario, anche se è investita tanto di funzioni giurisdizionali (giurisdizione contabile), in relazione alle quali è giudice speciale, quanto di funzioni amministrative di controllo. La Corte ed il Governo sono ciascuno indipendenti e sovrani nella rispettiva sfera di attribuzione. L’autorità di controllo della Corte può impedire, mediante relazione sentenziale da inviare al Presidente della Repubblica e a quello del Consiglio, la legittimazione di una legge.
e. L’articolo 111 prevede parità tra la parte accusatoria con quella difensiva. Se il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova e se la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, significa che tutti le migliaia di testimoni che produrrà la linea difensiva dello reo, dovranno tutti essere interrogati senza mai sottrarsi alle richieste dei magistrati e avvocati della difesa che ne faranno richiesta. Dunque la selezione potrebbe essere lunga, lunghissima e interminabile e

DUNQUE
Si chiede di proporre una

petizione parlamentare per un provvedimento legislativo
afferente alla nuova legge “ Lussana” che tenga conto, nell’attesa di modifiche della legge Pinto, così come già previsto dalle nuove disposizioni di legge per il riordinamento del “processo breve”oggi rinominato “processo lungo” di
:
1. un ri-calcolo temporale del processo penale a cui non verrà più attribuito un tempo di due anni dal momento del compimento del reato in poi ma che i predetti due anni possano partire dall’ apertura del processo vero e proprio. Dunque, se i due anni, in tal concepimento verranno acquisiti dalla legge, pertanto, non potranno scadere i termini di prescrizione. Solo dopo aver svolto tutte le obbligatorie interrogazioni di testimoni proposti dalla difesa a vantaggio del reo, si darà via al processo penale. In questa modifica ( la legge è ancora in fase di definizione dei dettagli e spunti giurisdizionali ) a seconda della gravità del reato, si valuterà un periodo massimo di tre mesi per la “carcerazione preventiva” per piccoli reati a prescindere dalla lungaggine delle indagini del Gip e del PM, che, come oggi, avranno, rispettivamente assunto le prove e dichiarazioni dai testimoni della difesa;
2. chiedere alla Corte dei Conti la valutazione , in via preventiva, dei costi per i risarcimenti previsti dalla legge Pinto per tutti coloro che, nei tempi previsti dalla stessa legge, non avranno avuto ne esito e ne giustizia dallo Stato ( vittime del reo) in tal modo da stimare il danno (Ministeri degli Interni, della Giustizia e delle Entrate e Uscite ) che ne ricorrerebbe per le “finanze dello Stato” nelle presunzione, significativamente concreta, della sopraggiunta prescrizione del reato.
3. Chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere per lo stato in cui versano le finanze del nostro paese, molto prossimo alle disastrose vicende di quello greco, anche nella considerazione delle nuove uscite previste sia dalla legge Pinto sia dai connaturali costi afferenti ai lunghi periodi per gli interrogatori di tutti i testimoni della difesa, delle controperizie, e accertamenti , ovviamente molto più lunghi di quelli attuali.
4. Per chiedere a 280-290 parlamentari (dell’ opposizione e della maggioranza, dei gruppi misti e indipendenti) di dimettersi per impedire il regolare svolgimento delle modestissime attività del Parlamento.

La petizione intende salvaguardare tutti i cittadini onesti ma soprattutto quelle regioni del meridione già devastata irregressibilmente devastata dalla delinquenza sciolta e organizzata, che nell’ipotesi (diononvoglia) di legiferazione incontrastata della suddetta legge “Clementina Lussana”, vedrebbe i nostri territori colonizzati non solo dalle politiche del nord ma anche di quella parte cancerosa della nostra gente che non ha patria ma solo l’inossidabile progetto di totale e terminale affossamento della nostra storia e umanità.

di Bruno Pappalardo –Partito del Sud

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di Bruno Pappalardo


Cari amici e compatrioti,

Mi perdonino quelli che ne sanno più di me ma ho sempre creduto ( … di sapere ma non concentrandosi nella lettura con attenzione degli articoli della Costituzione Italiana ) che quando nelle due Camere del Parlamento ( Camera dei Deputati e Senato) esistino o si presentino condizioni sia di incertezza o riduzione numerica della maggioranza (governo in carica) o chiari motivi che lascino credere, in estrema evidenza ( governo Prodi) che questa non sia più coesa e, dunque, non più in grado di governare in piena e totale efficacia e nell’effetto di esprimere il consenso dei cittadini che ha eletto quei rappresentanti di quella maggioranza, ebbene, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e come sappiamo avendolo visto per anni, potrebbe dare un pre-incarico a una personalità abbastanza equidistante dai due schieramenti per verificare se è in grado di portare avanti la restante temporalità della legislatura. Qualora persista l’impossibilità di costituire un esecutivo sorretto da una maggioranza parlamentare, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e dare mandato al Ministero di competenza di indire nuove elezioni.
Quante volte abbiamo visto personalità come Andreotti, D’Alema, Maccanico, Amato, Dini, Ciampi ma anche prima (buona parte di essi davano formazione a “governi tecnici” detti anche traghettatori )
Insomma, nella piena consapevolezza di non scoprire “ l’acqua calda ” e che tanti già sono provvisti delle corrette nozioni su gli articoli della Costituzione continuo ricordandovi:
Parte Prima - TITOLO I, PARLAMENTO
Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale
“ ho sottolineato che il governo ha l’iniziativa della redazione delle leggi ma non la promulgazione”
Parte seconda – TITOLO II,
Art. 87 Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Insomma ho scoperto, perché per me rappresenta una assoluta novità, che molte cose che si sanno e si fanno sono piuttosto una convenzione ma non una norma, norma prevista dalla Costituzione.
Per quanto attiene, ai decreti e leggine da firmare riepilogo:

1. Il Presidente della Repubblica potrebbe anche non promulgare una legge. Convenzionalmente ciò accade ma potrebbe anche non firmare alcuna decretazione votata nelle Camere;
2. perché questo “ veto” possa essere posto, devono chiaramente sussistere motivazioni serie e motivate. Va da se che il Presidente non può “svegliarsi una mattina e decidere di non firmare una legge eletta nelle due Camere”;
3. Il Presidente può fermare una legge solo se questa o una parte di questa contrasti con la normativa costituzionale e, conseguentemente la rimanda indietro alle Camere per le modifiche; ( e non più di due volte)
4. Il Presidente, sostengono alcuni autorevolissimi costituzionalisti, ha la piena facoltà di valutare se l’opera legiferante del Parlamento è in piena armonia con le urgenze del paese o in contrasto o in danno con la situazione generale di esso;

Per quanto riguarda lo scioglimento delle Camere, invece:

5. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere qualora si manifestino chiari segnali di inefficienza del governo nell’ affrontare tutte le eventuali difficoltà (default) di crescita del paese e precisamente, nelle citazioni e interpretazione dei comma “ Il Presidente della Repubblica, davanti ad un gravissimo tracollo economico del Paese e della Borsa responsabile dei titoli di Stato dimostri di perdere ogni giorno dell’anno (non è necessario affatto che passi un intero anno ma un determinato tempo da ritenersi considerevolmente grave ) e il governo non interviene con operazioni risanatrici o per una recrudescenza di episodi di criminalità che mettono in pericolo la sicurezza nazionale o di chiare forme di illegalità diffusa, ha facoltà di interrogare il Presidente del Consiglio ed eventualmente sciogliere;
6. Esistono altre situazioni, chiaramente critiche in cui il Presidente possa essere costretto a sciogliere le camere anche in presenza di una piena maggioranza. Ad esempio se 316 deputati decidessero di dimettersi, ciò provocherebbe lo scioglimento delle camere e se anche soli in 280 (l’opposizione, … e possibilmente qualcuno dell’ esistente maggioranza) Napolitano potrebbe prendere in considerazione di farlo.
Esiste anche un precedente: prima dell’ingresso dell’Italia nella I guerra mondiale quando quattrocento deputati, che da soli costituivano la maggioranza assoluta della Camera, presentarono i loro biglietti da visita all’ex capo del governo Giovanni Giolitti per manifestargli solidarietà rispetto alla posizione di neutralità assunta contro quella interventista dell’allora presidente del Consiglio Salandra che fu costretto a dimettersi ” .
Parte Seconda - TITOLO III : IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei Ministri
Art.100. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. (… significa che se la Corte dei Conti dovesse ravvisare in una legge nuova dello Stato, un costo non sopportabile afferente allo stato delle contestuali fiscalità di bilancio, ha facoltà di fermare, insieme al Presidente della Repubblica la suddetta)
Sezione II – Norme sulla giurisdizione
Art. 111. [
18]
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

7. Dalla legge “Lussana” detto anche “processo lungo” sappiamo che la difesa potrà chiamare tutti i testimoni che ritiene utili alla “pertinenza” del reato in Processo che dovrà essere celebrato e non più da ritenere questi “superflui” come fino a ieri un giudice poteva con l’autorità stabilire soprattutto in presenza di prove schiacciati. Come essere pizzicato sul fatto o essere stato videoregistrato o con la chiarezza delle impronte digitali sul manico del coltello conficcato nel corpo dell’ucciso, ripeto tutto registrato. No! Da oggi in poi, il giudice e nessun’altro potrà impedire alla “difesa” questa restrizione. Dunque se rubo il portafoglio sullo stadio potrebbe, la difesa del borseggiatore, chiamare a testimoniare 80-100 mila persone per comprovare il fatto. Tutti i testimoni in quel luogo sarebbero da ritenersi “ pertinenti”. Si ricorda inoltre che questa legge non è altro che un codazzo aggiuntivo al decreto del “processo breve” sempre presentato dal governo e specialmente dalla Lega di cui la deputata Lussana fa parte. Si ricorda, inoltre, che questo decreto introdurrà per la prima volta nel nostro ordinamento un'indicazione sulla durata massima di un processo, in risposta alle sollecitazioni del Consiglio d'Europa. Con una modifica della legge Pinto verrà stabilito quindi che un processo non deve durare più di due anni in primo grado, due anni in appello e altri due in Cassazione. Il secondo blocco di intervento, invece, riguarda l'introduzione di un nuovo tipo di prescrizione. Al momento, infatti, l'ordinamento italiano prevede che un determinato reato possa essere prescritto soltanto dopo un tempo certo dal giorno in cui è stato commesso. Ossia un processo di due anni parte dal momento che è stato commesso. Per far cadere in prescrizione un reato in base alla durata del processo ad esso relativo occorrerà quindi introdurre una nuova norma del codice di procedura penale. La disposizione sarà tuttavia applicabile solo nei casi per cui è prevista una pena edittale inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione.

CONCLUSIONE:
a. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere anche senza l’assenso del Presidente del Consiglio e di quello dei Ministri pur avendoli ascoltati.
b. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere se ritiene che il paese sia entrato in una forte crisi economica reiterata e che non ci sia ripresa della titoli di Stato, dunque della Borsa della Banca d’Italia che quotidianamente cala;
c. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere se una parte dei deputati della due Camere si dimettano per un numero da 280 a 316;
d. la Corte dei Conti, organo dello Stato, che appartiene al
potere giudiziario, anche se è investita tanto di funzioni giurisdizionali (giurisdizione contabile), in relazione alle quali è giudice speciale, quanto di funzioni amministrative di controllo. La Corte ed il Governo sono ciascuno indipendenti e sovrani nella rispettiva sfera di attribuzione. L’autorità di controllo della Corte può impedire, mediante relazione sentenziale da inviare al Presidente della Repubblica e a quello del Consiglio, la legittimazione di una legge.
e. L’articolo 111 prevede parità tra la parte accusatoria con quella difensiva. Se il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova e se la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, significa che tutti le migliaia di testimoni che produrrà la linea difensiva dello reo, dovranno tutti essere interrogati senza mai sottrarsi alle richieste dei magistrati e avvocati della difesa che ne faranno richiesta. Dunque la selezione potrebbe essere lunga, lunghissima e interminabile e

DUNQUE
Si chiede di proporre una

petizione parlamentare per un provvedimento legislativo
afferente alla nuova legge “ Lussana” che tenga conto, nell’attesa di modifiche della legge Pinto, così come già previsto dalle nuove disposizioni di legge per il riordinamento del “processo breve”oggi rinominato “processo lungo” di
:
1. un ri-calcolo temporale del processo penale a cui non verrà più attribuito un tempo di due anni dal momento del compimento del reato in poi ma che i predetti due anni possano partire dall’ apertura del processo vero e proprio. Dunque, se i due anni, in tal concepimento verranno acquisiti dalla legge, pertanto, non potranno scadere i termini di prescrizione. Solo dopo aver svolto tutte le obbligatorie interrogazioni di testimoni proposti dalla difesa a vantaggio del reo, si darà via al processo penale. In questa modifica ( la legge è ancora in fase di definizione dei dettagli e spunti giurisdizionali ) a seconda della gravità del reato, si valuterà un periodo massimo di tre mesi per la “carcerazione preventiva” per piccoli reati a prescindere dalla lungaggine delle indagini del Gip e del PM, che, come oggi, avranno, rispettivamente assunto le prove e dichiarazioni dai testimoni della difesa;
2. chiedere alla Corte dei Conti la valutazione , in via preventiva, dei costi per i risarcimenti previsti dalla legge Pinto per tutti coloro che, nei tempi previsti dalla stessa legge, non avranno avuto ne esito e ne giustizia dallo Stato ( vittime del reo) in tal modo da stimare il danno (Ministeri degli Interni, della Giustizia e delle Entrate e Uscite ) che ne ricorrerebbe per le “finanze dello Stato” nelle presunzione, significativamente concreta, della sopraggiunta prescrizione del reato.
3. Chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere per lo stato in cui versano le finanze del nostro paese, molto prossimo alle disastrose vicende di quello greco, anche nella considerazione delle nuove uscite previste sia dalla legge Pinto sia dai connaturali costi afferenti ai lunghi periodi per gli interrogatori di tutti i testimoni della difesa, delle controperizie, e accertamenti , ovviamente molto più lunghi di quelli attuali.
4. Per chiedere a 280-290 parlamentari (dell’ opposizione e della maggioranza, dei gruppi misti e indipendenti) di dimettersi per impedire il regolare svolgimento delle modestissime attività del Parlamento.

La petizione intende salvaguardare tutti i cittadini onesti ma soprattutto quelle regioni del meridione già devastata irregressibilmente devastata dalla delinquenza sciolta e organizzata, che nell’ipotesi (diononvoglia) di legiferazione incontrastata della suddetta legge “Clementina Lussana”, vedrebbe i nostri territori colonizzati non solo dalle politiche del nord ma anche di quella parte cancerosa della nostra gente che non ha patria ma solo l’inossidabile progetto di totale e terminale affossamento della nostra storia e umanità.

di Bruno Pappalardo –Partito del Sud

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